Il servizio cui sono destinate le guardie giurate è riportato sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio. Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire “potere certificativo” attribuito alle guardie giurate. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate in genere sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 CP, pubblici ufficiali. La recente Legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d’affezione e potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate e dunque di pubblici ufficiali ed agenti di polizia amministrativa. Ricordiamo che la Polizia Giudiziaria è quella branca di polizia che si occupa dei reati.
Le guardie volontarie nel compimento dei loro doveri rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali. Nella veste di Pubblici Ufficiali essi hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza a causa o durante il loro servizio. Le guardie giurate zoofile potranno operare con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria limitatamente all'accertamento e repressione dei reati contro gli animali d’affezione.
A differenza di quella amministrativa (tipicamente preventiva) la funzione di polizia giudiziaria è caratterizzata da una peculiarità tipicamente repressiva. Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitato a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Una volta completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il Pubblico Ministero del reato commesso.
Il loro compito è quello di accertare illeciti amministrativi (in violazione delle varie leggi regionali oppure ordinanze e regolamenti locali inerenti, ovviamente, la tutela degli animali). Essi sono puniti solitamente con una sanzione pecuniaria e/o con sanzioni disciplinari come la sospensione, la rimozione e la destituzione e sanzioni interdittive come l’interdizione o sospensione da un’arte, un’industria, una professione, un mestiere, ecc. ovvero con la sospensione di una licenza, il sequestro e la confisca.
In conclusione possiamo affermare che l’autorità che viene attribuita alle guardie dalla nomina prefettizia sommata alla loro preparazione, esperienza e capacità si traduce nel risultare un punto di riferimento per tutti coloro (dal privato cittadino all’ente pubblico) desiderano informazioni oppure segnalare la presenza di una situazione inadeguata per gli animali.